La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello sul rapporto di lavoro giornalistico di alcuni collaboratori di una società di media. L'Ente Previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I giudici di merito hanno invece accertato la natura autonoma delle prestazioni, escludendo il vincolo di subordinazione, sebbene attenuato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente Previdenziale poiché richiedeva un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della Società sulle sanzioni e sulla compensazione dei contributi versati alla gestione separata, confermando che la mancanza di reciprocità soggettiva impedisce la compensazione. Entrambe le parti vedono respinte le proprie pretese, con compensazione delle spese di giudizio.
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