L'Azienda appaltatrice stipula un contratto con l'Ente Pubblico per il restauro di un castello. Il progetto prevede una pavimentazione con fughe larghe al massimo 8 centimetri. Durante i lavori, la direzione impone fughe di soli 0,8 centimetri. L'Azienda chiede un compenso aggiuntivo, lamentando che tale drastica riduzione trasforma l'opera in una pavimentazione continua, azzerandone la convenienza economica. La Corte d'Appello accoglie la richiesta dell'Azienda. L'Ente Pubblico ricorre in Cassazione, sostenendo che qualsiasi misura inferiore a 8 centimetri rientrasse negli accordi. La Cassazione rigetta il ricorso: l'interpretazione del contratto secondo buona fede impone di garantire la remuneratività del lavoro e di tutelare il ragionevole affidamento dell'appaltatore, vietando modifiche unilaterali che stravolgano l'equilibrio economico del contratto.
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