Un imprenditore viene condannato per il reato di reimpiego di denaro illecito. Aveva investito oltre 1,4 milioni di euro in attività commerciali, consapevole che il denaro proveniva da un'appropriazione indebita commessa da un parroco ai danni della sua parrocchia. L'imprenditore ha tentato di difendersi sostenendo di aver partecipato al reato originario (l'appropriazione indebita), che nel frattempo era caduto in prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, confermando un principio fondamentale: chi commette il reato presupposto non può essere punito anche per il successivo reimpiego dei proventi. Poiché i giudici avevano accertato che solo il parroco aveva commesso l'appropriazione, la condanna dell'imprenditore per il solo reimpiego di denaro illecito è stata confermata.
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