La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6532/2024, ha stabilito che il diritto di regresso del fideiussore sorge anche quando il pagamento del debito avviene in modo indiretto, ovvero tramite versamento della somma sul conto corrente del debitore principale, purché tale somma sia stata poi utilizzata per estinguere l'obbligazione garantita. La Corte ha chiarito che ciò che conta è l'effettiva estinzione del debito per fatto e con patrimonio del garante, a prescindere dalla modalità diretta o indiretta del pagamento.
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