La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Cedente contro la decisione che lo condannava a risarcire l'Acquirente. Le parti avevano stipulato un accordo per risolvere una lite, che prevedeva anche la cessione di un impianto di autolavaggio. Tale accordo costituisce una transazione mista, in cui prevale la disciplina della compravendita. Poiché l'impianto presentava gravi difformità edilizie e mancava di agibilità, l'Acquirente ha legittimamente rifiutato di pagare il prezzo pattuito di cinquantamila euro. La Suprema Corte ha confermato che il venditore ha l'obbligo di garantire la regolarità urbanistica dei beni ceduti, in base al principio di buona fede contrattuale. Di conseguenza, il Cedente perde la causa ed è condannato a pagare le spese di giudizio.
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