Una creditrice ha avviato la liquidazione giudiziale di una Società, già cancellata dal registro delle imprese ma da meno di un anno. I soci della Società estinta hanno tentato di opporsi a questa decisione, ma il loro reclamo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione processuale. La Corte d'Appello ha ritenuto che i soci agissero in proprio, non come rappresentanti della Società. Successivamente, la Società stessa ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile anche questo ricorso. Ha ribadito che la Società estinta mantiene la capacità di stare in giudizio, ma ha sottolineato che la Società ricorrente non aveva partecipato al precedente giudizio di reclamo. L'errore nell'individuazione della parte processuale non era un mero errore materiale, ma un errore concettuale sulla legittimazione processuale società estinta.
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