Un Creditore avvia un pignoramento contro il Debitore. Quest'ultimo propone un'opposizione all'esecuzione ottenendo la sospensione della procedura. Il giudice dell'esecuzione omette però di liquidare le spese della fase sommaria e fissa il termine per il giudizio di merito, che nessuna delle parti inizia. Il processo esecutivo si estingue. Nell'ordinanza di estinzione, il giudice liquida erroneamente le spese dell'opposizione a favore del Debitore. Il Creditore propone reclamo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Debitore, stabilendo che se il giudice non liquida le spese della fase sommaria con l'ordinanza di sospensione, la parte interessata deve avviare il giudizio di merito o chiedere l'integrazione del provvedimento. In caso di inerzia, tali spese non sono più recuperabili né liquidabili con l'ordinanza di estinzione.
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