Un condomino ha agito per ottenere la revoca amministratore condominio, contestando gravi irregolarità come l'uso indebito di titoli professionali e la parzialità nella gestione. Dopo il rigetto della domanda nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha confermato che il provvedimento di revoca, essendo di volontaria giurisdizione, non è impugnabile nel merito. Tuttavia, la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese legali, stabilendo che la fase di reclamo ha natura contenziosa e richiede l'applicazione dei parametri forensi ordinari.
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