Un Lavoratore, condannato per reati di droga, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ritenuto che le lamentele riguardassero il merito della decisione, non vizi di legittimità. La motivazione della Corte d'Appello, che aveva negato le attenuanti per la condotta complessiva, i precedenti penali e la recidiva qualificata del Lavoratore, era considerata adeguata e insindacabile. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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