Un soggetto condannato per diversi reati, tra cui truffa, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, ha richiesto il riconoscimento del reato continuato e ludopatia per unificare le pene. La difesa sosteneva che la dipendenza dal gioco d'azzardo fosse il movente unitario di tutte le condotte. Il Tribunale ha rigettato l'istanza rilevando la disomogeneità dei reati e la mancanza di un disegno unitario preesistente. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, la ludopatia non prova automaticamente la continuazione se i reati sono estemporanei e privi di un nesso causale diretto con la patologia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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