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Reati Ostativi — Anno 2023

Altri anni per Reati Ostativi

Provvedimenti

Liberazione anticipata: negato lo sconto ai reati ostativi
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un detenuto, condannato per reati ostativi, l'integrazione speciale della liberazione anticipata. Il detenuto aveva presentato domanda durante la vigenza di un decreto-legge che concedeva il beneficio a tutti, ma la successiva legge di conversione ha escluso i condannati per reati gravi. Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo la violazione del principio di irretroattività. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'esclusione dei condannati per reati ostativi è legittima a causa della loro maggiore pericolosità sociale. Inoltre, al momento del reato, il detenuto non poteva vantare alcun legittimo affidamento su un beneficio straordinario non ancora esistente, restando valida solo la liberazione anticipata ordinaria.
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Affidamento in prova terapeutico negato se la convivente è indagata
Il Tribunale di sorveglianza ha negato l'affidamento in prova terapeutico a un condannato, ritenendo inidoneo il programma di recupero non residenziale a causa dei suoi precedenti penali e dell'inadeguatezza del contesto familiare, dato che la convivente era indagata per reati di droga. Il condannato ha proposto ricorso, sostenendo che la decisione fosse contraddittoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice non è vincolato dal parere della struttura sanitaria pubblica. La valutazione deve considerare la pericolosità sociale del soggetto e l'idoneità dell'ambiente familiare, che in questo caso rischiava di compromettere la riabilitazione. Il condannato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Carenza di interesse nel ricorso: libero prima della sentenza
Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la sua richiesta di detenzione domiciliare. Il ricorrente sosteneva la possibilità di scindere i reati in continuazione una volta espiata la parte di pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha certificato la scarcerazione del Detenuto e la sua ammissione alla detenzione domiciliare. Per questo motivo, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso. Poiché la perdita di interesse è avvenuta dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali o di sanzioni pecuniarie.
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Detenzione domiciliare generica negata se la recidiva pesa
Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare generica avanzata da un detenuto condannato per rapina aggravata e lesioni personali. Il detenuto proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo di aver già scontato la quota di pena relativa alla rapina, reato ostativo ai benefici penitenziari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, ai fini della concessione dei benefici, occorre procedere allo scioglimento del cumulo delle pene. Tuttavia, la pena per il reato ostativo non era ancora interamente espiata, poiché nel calcolo andava computato anche l'aumento di sei mesi stabilito per la recidiva reiterata, che si somma alla pena base di quattro anni. Di conseguenza, la detenzione domiciliare generica non poteva essere concessa.
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Scioglimento del cumulo: sconti negati per i reati gravi
Il Condannato, con condanne per omicidio, associazione mafiosa e reati minori, riceveva un cumulo di pene ridotto a trenta anni grazie al limite massimo di legge. Successivamente chiedeva l'affidamento in prova, sostenendo che, tramite una riduzione proporzionale, la pena ostativa fosse già espiata. Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, ai fini della concessione dei benefici, lo scioglimento del cumulo deve considerare la pena per il reato ostativo nella sua entità originaria, senza alcuna riduzione proporzionale derivante dal tetto dei trenta anni. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso del Condannato, che rimane in carcere non avendo ancora interamente scontato la pena ostativa originaria.
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Scioglimento del cumulo delle pene negato per i reati comuni
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di un condannato volta a ottenere lo scioglimento del cumulo delle pene per due condanne a due anni e a tre anni e sei mesi di reclusione. Il condannato desiderava separare le sanzioni per accedere all'affidamento in prova per la prima condanna. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che lo scioglimento del cumulo delle pene è un'eccezione applicabile esclusivamente in presenza di reati ostativi. Quando i reati non sono ostativi, si applica rigorosamente il principio della pena unica. Di conseguenza, il cumulo non può essere sciolto e il condannato deve scontare la pena complessiva senza poter isolare i singoli segmenti di condanna per accedere a misure alternative.
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Permesso premio: no al rigetto automatico se cambia la legge
Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio avanzata da un detenuto per reati ostativi, applicando le nuove e più stringenti regole introdotte dal D.L. 162/2022 senza valutarne la documentazione o concedere un termine per integrarla. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che, sebbene il nuovo regime sia applicabile in virtù del principio del tempus regit actum, il giudice non può liquidare la domanda come inammissibile. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i documenti già prodotti, concedere un termine per adeguarsi ai nuovi oneri di allegazione e attivare i propri poteri istruttori d'ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Riparazione per ingiusta detenzione: scontro tra leggi e libertà
Un cittadino, condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, veniva incarcerato senza la sospensione dell'ordine di esecuzione a causa dell'applicazione retroattiva di una nuova legge restrittiva. Successivamente, la Corte Costituzionale dichiarava incostituzionale tale retroattività. Il cittadino chiedeva quindi la riparazione per ingiusta detenzione per l'intero periodo di carcerazione. La Corte d'Appello respingeva la domanda, ma la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. I giudici di legittimità hanno stabilito che la riparazione per ingiusta detenzione può spettare limitatamente al primo periodo di carcerazione (dal 13 al 27 marzo 2019), durante il quale l'ordine di esecuzione non è stato sospeso in base alla norma poi dichiarata incostituzionale, mentre per il periodo successivo la detenzione derivava da valutazioni di merito e scelte processuali dello stesso condannato.
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Scioglimento del cumulo: negata la pensione al condannato
Il Condannato, dopo aver subito una condanna a otto anni di reclusione per reati gravi, ha richiesto al giudice dell'esecuzione lo scioglimento del cumulo delle pene. L'obiettivo era ottenere una dichiarazione di avvenuta espiazione della singola pena ostativa per poter richiedere nuovamente la pensione sociale, revocata in base alla Legge Fornero. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la revoca delle prestazioni previdenziali è un effetto amministrativo della condanna e non una sanzione penale. Di conseguenza, la competenza a verificare l'avvenuta espiazione della pena ai fini previdenziali spetta esclusivamente al Giudice del Lavoro e non al giudice penale dell'esecuzione.
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Reati ostativi: la Cassazione ordina la liberazione per peculato
Il Condannato, condannato per il reato di peculato, ricorre contro il diniego di sospensione dell'ordine di carcerazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto il reato ostativo ai sensi della legge Spazzacorrotti. Tuttavia, durante il giudizio di Cassazione, la Legge n. 199/2022 ha eliminato i reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che la nuova norma più favorevole si applica immediatamente alla fase esecutiva. Di conseguenza, viene annullato l'ordine di carcerazione e disposta l'immediata liberazione del soggetto, affinché si possa valutare la sospensione della pena.
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Scioglimento del cumulo: quando la pena ostativa è già espiata
Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da un detenuto, ritenendo ostativa la condanna per associazione mafiosa. Il detenuto ricorreva in Cassazione, sostenendo che la pena per il reato ostativo fosse già stata interamente espiata grazie alla liberazione anticipata e alla custodia cautelare presofferta, e che i restanti reati nel cumulo non fossero ostativi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che, in presenza di pene concorrenti, è obbligatorio procedere allo scioglimento del cumulo. Questa operazione serve a verificare se la porzione di pena relativa al reato ostativo sia stata interamente scontata. Se tale pena è espiata, l'accesso ai benefici penitenziari per le restanti pene non può essere bloccato. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Permesso premio negato: no allo scioglimento del cumulo
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato il permesso premio a un detenuto condannato esclusivamente per reati ostativi, tra cui traffico di droga aggravato dal metodo mafioso. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di aver già espiato la quota di pena ostativa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in presenza di un cumulo di pene composto interamente da reati ostativi, non è possibile procedere allo scioglimento del cumulo per concedere benefici. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto generico poiché non ha contestato le valutazioni negative sulla condotta carceraria e sulla pericolosità sociale espresse dai giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Misure alternative alla detenzione: negati i benefici per mafia
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le richieste di affidamento in prova e semilibertà avanzate da un detenuto, dichiarando inammissibile anche la detenzione domiciliare. Il diniego si fonda sulla gravità dei reati commessi, sul pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata e sulla mancata prova dell'avvenuta espiazione della quota di pena per i reati ostativi. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver già scontato la frazione ostativa grazie alla liberazione anticipata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che il ricorrente non ha dimostrato la conoscenza, da parte del Tribunale, del provvedimento di riduzione della pena, violando il principio di autosufficienza. Di conseguenza, l'istanza per accedere alle misure alternative alla detenzione è stata definitivamente respinta con condanna alle spese.
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Misure alternative per reati ostativi: stop ai divieti assoluti
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà presentate da un condannato per associazione mafiosa, a causa della mancata collaborazione con la giustizia. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, evidenziando che le recenti riforme legislative hanno trasformato la presunzione di pericolosità per chi non collabora da assoluta a relativa. Di conseguenza, il giudice deve valutare concretamente se il condannato abbia reciso i legami con la criminalità organizzata. La Suprema Corte ha quindi rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame basato sulle nuove regole in materia di misure alternative per reati ostativi.
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Detenzione domiciliare ultrasettantenni: no per reati ostativi
Il Condannato Ultrasettantenne ha richiesto la detenzione domiciliare ultrasettantenni a causa dell'età avanzata. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta poiché l'uomo era stato condannato per un reato ostativo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi ha commesso reati di particolare gravità non può accedere alla detenzione domiciliare facilitata per l'età, poiché il divieto di legge è assoluto e non ammette deroghe, tranne per la recidiva reiterata già dichiarata incostituzionale. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Permesso premio: buona condotta non cancella il passato mafioso
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la concessione di un permesso premio a un detenuto condannato per reati di stampo mafioso. Il detenuto ha presentato ricorso sostenendo che la sua passata collaborazione con la giustizia, la lunga carcerazione e la buona condotta dimostrassero il suo definitivo distacco dalla criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la buona condotta e il tempo trascorso non bastano a escludere il pericolo di ripristino dei legami criminali. Per ottenere il permesso premio, il condannato per reati ostativi deve fornire elementi concreti e individualizzanti che dimostrino l'effettiva rescissione di ogni legame con i clan. Di conseguenza, il detenuto perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Permesso premio negato: la buona condotta non cancella il passato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto contro il diniego di un permesso premio. Nonostante la condotta regolare in carcere, il Tribunale di Sorveglianza ha evidenziato la mancanza di una reale revisione critica del proprio passato criminale e la minimizzazione delle condanne subite per gravi reati. La Suprema Corte ha confermato che, per la concessione del beneficio, non basta il buon comportamento in cella, ma occorre valutare l'assenza di pericolosità sociale. Questa valutazione richiede un'analisi rigorosa del ravvedimento, soprattutto in presenza di condanne pesanti e contatti con la criminalità organizzata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
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Permesso premio negato: la Cassazione censura i limiti ingiustificati
Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la concessione del permesso premio a un detenuto, ritenendo insufficiente la sua revisione critica rispetto ai reati commessi con aggravante mafiosa. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, evidenziando che il giudice di merito ha ignorato i numerosi elementi positivi contenuti nella relazione degli educatori, come la regolare condotta e la matura ammissione di responsabilità. Secondo la Suprema Corte, pretendere un tempo di osservazione ancora più lungo senza elementi concreti di pericolosità sociale costituisce un ostacolo ingiustificato al percorso di risocializzazione del condannato.
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Permesso premio: la Cassazione cancella il no automatico
Il Detenuto, condannato all'ergastolo per associazione mafiosa, ha richiesto un permesso premio. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo che l'uomo non avesse dimostrato la rottura dei legami con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto. I giudici hanno stabilito che il Tribunale ha ignorato le prove presentate dalla difesa, come la confessione e la regolare condotta. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che si applica la nuova legge del 2022, che richiede una valutazione approfondita e concreta della pericolosità sociale del detenuto non collaborante. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Permesso premio: la Cassazione cancella il no automatico
Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la concessione di un permesso premio a un detenuto condannato per reati ostativi, ritenendo che non avesse dimostrato l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che l'onere del richiedente si limita all'allegazione di elementi concreti (come la buona condotta e la partecipazione alla rieducazione), mentre spetta al giudice approfondire l'istruttoria anche d'ufficio. Inoltre, a causa dell'entrata in vigore di una nuova legge (la riforma del 2022 sull'ergastolo ostativo), la Cassazione ha annullato la decisione e ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza. Quest'ultimo dovrà rivalutare l'istanza applicando le nuove regole procedurali e svolgendo i necessari accertamenti sul percorso rieducativo del condannato.
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