Un detenuto, in esecuzione di una pena cumulata per più reati, di cui uno ostativo, si è visto negare l'affidamento in prova. La Cassazione, pur riconoscendo l'erronea applicazione delle norme sui reati ostativi grazie al principio dello scioglimento del cumulo, ha rigettato il ricorso. La decisione si è basata sulla valutazione negativa e autonoma del percorso rieducativo del condannato, ritenuta sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
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