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Rapporto Di Lavoro Giornalistico

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Rapporto di Lavoro Giornalistico: Subordinazione Negata, Contributi Non Dovuti
L'INPGI ha richiesto contributi previdenziali a un'azienda editoriale per un giornalista, sostenendo un rapporto di lavoro subordinato. I giudici di merito hanno escluso il rapporto subordinato, evidenziando l'impegno limitato e la natura volontaria delle collaborazioni. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'INPGI. La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non riesamina i fatti, ma verifica solo la corretta applicazione della legge. L'ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese legali. Questo caso chiarisce i criteri per definire un rapporto di lavoro giornalistico.
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Rapporto di lavoro giornalistico: autonomo batte subordinato
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello sul rapporto di lavoro giornalistico di alcuni collaboratori di una società di media. L'Ente Previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I giudici di merito hanno invece accertato la natura autonoma delle prestazioni, escludendo il vincolo di subordinazione, sebbene attenuato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente Previdenziale poiché richiedeva un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della Società sulle sanzioni e sulla compensazione dei contributi versati alla gestione separata, confermando che la mancanza di reciprocità soggettiva impedisce la compensazione. Entrambe le parti vedono respinte le proprie pretese, con compensazione delle spese di giudizio.
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Rapporto di lavoro giornalistico: finto autonomo batte l’editore
Un giornalista pubblicista ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato con una nota società editrice, lamentando un allontanamento verbale illegittimo. I giudici di merito hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto con la qualifica di collaboratore fisso, condannando l'azienda al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni perse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda editrice. I giudici hanno confermato che la continuità delle prestazioni, la presenza in redazione e l'impossibilità di rifiutare gli incarichi dimostrano la subordinazione, anche se il pagamento avviene a pezzo. Inoltre, l'allontanamento di fatto costituisce un rifiuto ingiustificato della prestazione lavorativa da parte dell'azienda, che mantiene in vita il rapporto e obbliga al risarcimento.
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