Un ex dipendente bancario addetto alla riscossione dei tributi, dopo aver aderito al Fondo di solidarietà, riceveva assegni mensili di sostegno al reddito. L'INPS applicava la tassazione ordinaria, ma il lavoratore chiedeva il rimborso pretendendo l'applicazione della tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate si opponeva. La Corte di Cassazione ha stabilito che la tassazione separata non spetta ai dipendenti esattoriali che percepiscono l'assegno in forma rateale. Il decreto istitutivo del loro specifico fondo non richiama la norma di favore che estende l'agevolazione alle rate. Essendo le agevolazioni fiscali norme eccezionali, esse non si possono applicare in via analogica. Vince l'Agenzia delle Entrate: il ricorso del contribuente è rigettato e lo stesso viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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