Un'azienda italiana invia campionari a una consociata francese, qualificando l'operazione come prestito. L'Agenzia delle Entrate contesta questa visione, sostenendo si tratti di una cessione gratuita campionari IVA. Il Fisco ritiene che la clausola contrattuale di 'franchigia' sulla mancata restituzione dimostri che il trasferimento di proprietà era un evento previsto fin dall'inizio, seppur con effetti differiti. La Cassazione accoglie la tesi dell'Agenzia. Stabilisce che la mancata restituzione, se contrattualmente prevista come esito probabile, qualifica l'operazione come cessione gratuita imponibile in Italia dal momento della spedizione dei beni, e non come un evento successivo avvenuto in Francia.
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