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Premio Aziendale Ad Personam

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Premio aziendale ad personam: il bonus svanisce con la disdetta
I Lavoratori hanno fatto causa all'Azienda chiedendo di mantenere il premio aziendale ad personam anche dopo la disdetta dell'accordo integrativo aziendale del 2007. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei dipendenti, confermando che le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nei contratti individuali. Di conseguenza, la disdetta dell'accordo collettivo da parte dell'Azienda ha legittimamente azzerato l'obbligo di pagare il premio per il futuro. Non si tratta di un diritto quesito, poiché le tutele collettive operano dall'esterno e possono essere modificate o cancellate, a differenza dei patti individuali. L'Azienda vince la causa e i lavoratori sono condannati a pagare le spese di giudizio.
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Premio aziendale ad personam: la disdetta cancella il bonus
Un gruppo de I Lavoratori ha fatto causa a L'Azienda per continuare a ricevere una somma in busta paga denominata premio aziendale ad personam. L'Azienda aveva smesso di pagarla dopo aver dato la disdetta del contratto integrativo aziendale del 2007. I giudici di merito hanno respinto la richiesta dei dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che il premio aziendale ad personam derivava da un accordo collettivo e non da contratti individuali. Di conseguenza, la disdetta del contratto integrativo aziendale ha cancellato legittimamente anche questa voce dello stipendio. I Lavoratori hanno perso la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Premio aziendale ad personam: non è per sempre se scade l’accordo
Un lavoratore chiedeva di continuare a ricevere un premio aziendale ad personam anche dopo che l'azienda aveva disdetto l'accordo collettivo che lo prevedeva. Sosteneva che il premio fosse ormai parte del suo contratto individuale. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che le clausole di un contratto collettivo non si 'incorporano' automaticamente in quello individuale. Esse regolano il rapporto dall'esterno e la loro efficacia cessa con la scadenza o la disdetta dell'accordo collettivo. Di conseguenza, il lavoratore ha perso il diritto al premio.
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