Un detenuto, a cui era stata revocata la semilibertà, presenta una nuova istanza per ottenere lo stesso beneficio. Il Tribunale di Sorveglianza la respinge a causa della preclusione misure alternative di tre anni prevista dalla legge. L'uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la revoca originaria fosse ingiusta sulla base di nuove prove. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che il divieto triennale è inderogabile. Qualsiasi contestazione sulla legittimità della revoca doveva essere fatta impugnando quel provvedimento a suo tempo, non in una nuova richiesta. Il detenuto perde e viene condannato al pagamento di una sanzione.
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