Un docente ha richiesto un risarcimento danni al Ministero per una reintegrazione tardiva in una graduatoria, sostenendo di aver perso un'opportunità di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi inferiori. La Corte ha ribadito che per il risarcimento danno perdita di chance, il richiedente ha l'onere di fornire una prova rigorosa della probabilità concreta di ottenere il vantaggio sperato, senza che il giudice possa supplire alle sue carenze probatorie.
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