Un imputato, condannato per ricettazione e reati in materia di armi, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. La difesa ha contestato la determinazione della pena superiore al minimo edittale, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di merito ha motivato la scelta sanzionatoria in modo logico e proporzionato, valutando sia la gravità oggettiva dei fatti sia la personalità del colpevole, pur concedendo le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
Continua »