La Corte di Cassazione chiarisce che l'omessa liquidazione spese legali in un decreto, a seguito di rinuncia al ricorso, non costituisce errore materiale. La decisione rientra nel potere discrezionale del giudice, come previsto dall'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre specificato che un'errata quantificazione delle spese configura, di norma, un errore di giudizio e non un errore materiale. Di conseguenza, il ricorso volto a ottenere la correzione del provvedimento è stato dichiarato inammissibile.
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