Una società ha impugnato una sentenza d'appello lamentando un'errata liquidazione delle spese processuali, fissate al minimo tariffario senza motivazione e senza riconoscere una richiesta maggiorazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la scelta del giudice all'interno dei parametri tariffari (tra minimo e massimo) è discrezionale e non richiede una motivazione specifica, a meno che non si superino tali limiti. Anche la mancata maggiorazione rientra in questa discrezionalità. La Corte ha inoltre sottolineato che le censure relative a spese omesse devono essere autosufficienti, specificando nel ricorso gli importi richiesti e non liquidati.
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