La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava la mancata attivazione di un percorso di giustizia riparativa. La Suprema Corte ha chiarito che l'avvio di tali programmi è un potere discrezionale del giudice e non un obbligo, e la sua omissione non costituisce motivo di nullità della sentenza, né un valido motivo di impugnazione per una sentenza di patteggiamento.
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