L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una contribuente il mancato pagamento delle imposte su una plusvalenza da oltre 226.000 euro derivante dalla compravendita di un terreno. Il fondo, iscritto al catasto come orto irriguo, consentiva secondo il piano urbanistico comunale solo la realizzazione di parcheggi a raso, senza opere murarie o coperture. Per i giudici regionali d'appello mancava l'edificabilità e la vendita non doveva essere tassata. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la plusvalenza su cessione di terreno si applica anche alle aree destinate a parcheggi a raso o servizi pubblici. Per il fisco conta la vocazione economica dell'area e l'aumento effettivo del suo valore venale, a prescindere dal divieto di costruire edifici residenziali tradizionali.
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