Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un detenuto, collaboratore di giustizia, il permesso di necessità per far visita al figlio affetto da ritardo mentale lieve e sofferente per la sua assenza. Il detenuto ha fatto ricorso sostenendo che la disabilità del figlio integrasse una situazione eccezionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il permesso di necessità richiede eventi di eccezionale gravità o emergenza, non potendo essere usato come strumento ordinario per mantenere i rapporti familiari, per i quali esistono i permessi premio. Nel caso specifico, la patologia del minore è lieve e non impedisce i normali colloqui in presenza o a distanza.
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