La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati, pur formalmente denunciando una violazione di legge, in realtà contestavano la valutazione di merito sulla sussistenza della pericolosità sociale, un'operazione non consentita in sede di legittimità. La sentenza conferma che la valutazione dell'attualità della pericolosità si basa su un'analisi complessiva di condotte e frequentazioni persistenti nel tempo.
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