La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società contro la dichiarazione di fallimento perché notificato in ritardo. La ricorrente ha invocato la rimessione in termini, giustificando il ritardo con un presunto malfunzionamento del sistema di posta elettronica certificata (PEC) del proprio difensore. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che lo stesso indirizzo PEC aveva inviato con successo un altro messaggio poche ore prima della scadenza del termine. Non essendoci la prova di un impedimento assoluto e oggettivo, la richiesta è stata respinta. Di conseguenza, la società ha perso il ricorso ed è stata condannata al pagamento delle spese giudiziarie e al versamento del doppio del contributo unificato.
Continua »