La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17235/2023, ha stabilito che l'indennità di fine rapporto agente non è automaticamente dovuta in caso di dimissioni per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia. Il diritto sorge solo se esplicitamente previsto dall'Accordo Economico Collettivo applicabile al momento della cessazione del rapporto. La Corte ha chiarito che la pensione anticipata, basata su un requisito contributivo, è una scelta dell'agente e non rientra nelle cause di forza maggiore come l'età per la pensione di vecchiaia standard, previste dall'art. 1751 c.c.
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