Definizione
Nota anche come patteggiamento, è un procedimento speciale in cui l'imputato e il pubblico ministero si accordano sull'applicazione di una pena ridotta, che viene poi ratificata dal giudice.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 114 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 89% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 7%
- Rigettato 2%
- Inammissibile 89%
- Altro 2%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 763%
- Penale Sez. 223%
- Penale Sez. 514%
Precedenti più richiamati
- Cass. S.U. 5838/2013in 5 provvedimenti
- Cass. 19983/2020in 12 provvedimenti
- Cass. 4665/2019in 3 provvedimenti
- Cass. S.U. 5466/2004in 8 provvedimenti
- Cass. 7333/2018in 6 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un imputato, condannato in primo grado per il delitto di furto aggravato, accede al concordato in appello. La Corte territoriale accoglie l'accordo delle parti, ridetermina la sanzione e dispone la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Nonostante l'accordo, l'imputato presenta ricorso per cassazione, contestando l'assenza di motivazione circa le cause di proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento quando le parti pattuiscono la pena e rinunciano ai motivi di impugnazione. Tale rinuncia limita i poteri decisori dell'autorità giudicante ai soli aspetti concordati. Il ricorrente subisce quindi la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Un imputato accusato di detenzione continuata di stupefacenti ha concordato la pena con il giudice per le indagini preliminari. Contestualmente, la difesa ha richiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare. Il giudice ha respinto la richiesta, rilevando la gravità del fatto, i precedenti penali e la recidiva nonostante una precedente sospensione condizionale. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando una motivazione generica. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'accordo sulla pena non era condizionato alla misura alternativa e la valutazione del giudice di merito appariva logica ed esauriente, comprovando l'incapacità di autocontrollo dell'uomo. Il ricorrente ha subito la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Un individuo, condannato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale tramite una pena concordata (patteggiamento), ha presentato ricorso. Contestava la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il reato di droga dovesse rientrare nell'ipotesi di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il giudice, nell'approvare una pena concordata, deve verificare la sussistenza dei requisiti legali e l'assenza di motivi di proscioglimento. Tali verifiche erano state correttamente eseguite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da due soggetti, Il Ricorrente 1 e Il Ricorrente 2, contro una sentenza d'appello. Il Ricorrente 1 contestava la mancata verifica di alcune ipotesi e la sanzione aggiuntiva. Il Ricorrente 2 lamentava la valutazione delle prove e l'attendibilità delle dichiarazioni di un altro imputato. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse logica e basata su riscontri esterni per Il Ricorrente 2. Per Il Ricorrente 1, il ricorso non rientrava tra quelli ammissibili contro sentenze di pena concordata in appello. Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende.
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Un imputato, condannato per bancarotta e omesso deposito di scritture contabili con una pena concordata in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato lamentava la mancata verifica di una causa di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha ribadito che il ricorso contro una pena concordata ha limiti precisi. Non si possono contestare motivi già rinunciati o la mancata valutazione di cause di proscioglimento, a meno che non riguardino la formazione dell'accordo o l'illegalità della pena. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando i limiti ricorso pena concordata e condannando l'imputato alle spese.
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Un imputato ha concordato una pena di cinque anni di reclusione e cinquantamila euro di multa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Successivamente, ha presentato ricorso per cassazione lamentando carenze nella motivazione della sentenza. In un secondo momento, tramite i propri difensori muniti di apposita procura speciale, ha deciso di fare marcia indietro e ha depositato formale atto di rinuncia. La Suprema Corte ha preso atto del ritiro dell'impugnazione e ha dichiarato l'inammissibilità del procedimento. I giudici hanno quindi formalizzato gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione, confermando la condanna originaria e imponendo al ricorrente il pagamento delle spese di giudizio insieme a una sanzione di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore, condannato per rapina aggravata con una pena concordata, ha presentato ricorso in Cassazione. Il suo difensore lamentava la mancanza di motivazione sull'accertamento di responsabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che un ricorso contro una pena concordata è ammissibile solo per vizi specifici legati alla formazione dell'accordo, non per questioni di merito o di pena non trasfuse in illegalità. Il Lavoratore ha quindi perso e dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore ha presentato ricorso contro una sentenza d'appello relativa a una pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il giudice d'appello deve controllare solo la legalità della pena concordata, cioè se rispetta la legge, e non può valutarne la congruità (se è giusta o eccessiva). Questo perché la pena concordata è un accordo libero tra le parti e il giudice non può modificarlo, ma solo accettarlo o rifiutarlo. Il controllo sulla legalità era già stato correttamente effettuato.
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Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza d'appello. Questa sentenza era frutto di un accordo tra l'imputato e il pubblico ministero sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che non si può impugnare una pena concordata, a meno che non si dimostri la sua illegalità. L'accordo tra le parti, una volta accettato dal giudice, non è modificabile unilateralmente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende. Questo rafforza il principio del ricorso inammissibile pena concordata.
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Un Lavoratore ha causato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza. Il Giudice Udienza Preliminare ha applicato una pena concordata, disponendo la sospensione della patente di guida per otto mesi. Il Procuratore Generale ha contestato questa decisione, sostenendo che la presenza dell'aggravante di aver causato un incidente imponeva il raddoppio della sanzione minima, portandola a un anno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la parte della sentenza relativa alla durata della sospensione patente guida e rideterminandola in un anno, riconoscendo l'errore di diritto del giudice precedente.
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Un imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza di pena concordata (patteggiamento) che lo condannava per rapina aggravata, danneggiamento, lesioni e violazione di domicilio. Il difensore lamentava la mancata massima riduzione della pena e l'errata valutazione delle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso è consentito solo per specifici motivi legati alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto o all'illegalità della pena. Le contestazioni sollevate non rientravano in questi casi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Un Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello che aveva applicato una pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso pena concordata. Ha stabilito che non è possibile contestare in sede di legittimità una pena concordata, a meno che non sia stata determinata contra legem, poiché le parti hanno già espresso il loro consenso sulla sanzione. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un imputato, condannato per furto pluriaggravato con una pena concordata in appello (patteggiamento), ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato lamentava che il giudice non avesse verificato l'esistenza di una causa di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento in appello sono limitati. Essi possono riguardare solo vizi sulla formazione della volontà di accordo, il consenso del pubblico ministero o difformità della pronuncia. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato una condanna a due anni e otto mesi di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso alla Suprema Corte lamentando la mancata acquisizione di una prova decisiva. Prima dell'udienza, il difensore munito di apposita procura speciale ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione. I giudici di legittimità hanno preso atto della dichiarazione e hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. L'abbandono volontario dell'azione non ha impedito l'applicazione delle sanzioni economiche. La Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una sanzione di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati da tre individui contro una sentenza che aveva applicato una pena concordata in appello. I ricorrenti contestavano tale decisione. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha chiarito che, in caso di concordato in appello, le impugnazioni sono consentite solo per vizi specifici legati alla formazione dell'accordo o alla sua difformità dalla pronuncia del giudice, non per motivi a cui si è rinunciato o per la determinazione della pena, salvo che sia illegale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da un imputato contro una sentenza che aveva applicato una pena concordata. Il ricorso non poteva essere esaminato perché le contestazioni riguardavano la determinazione della pena, già accettata dalle parti e ritenuta corretta dal giudice. La Corte ha ribadito che un ricorso contro una pena concordata è ammissibile solo se la pena è stata determinata contra legem (contro la legge), ipotesi non verificatasi nel caso specifico, dato che la pena rientrava nei minimi edittali.
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Un Lavoratore ha presentato un ricorso per cassazione contro una sentenza di appello. Questa sentenza aveva ratificato un accordo di patteggiamento (accordo sulla pena) sulla misura della pena concordata. Il Lavoratore contestava la pena inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento pena inammissibile. Ha ribadito che il patteggiamento è un negozio processuale (accordo) liberamente stipulato tra le parti. Una volta che il giudice convalida la pena concordata, essa non può essere modificata unilateralmente, a meno che non sia palesemente illegale. Il ricorso del Lavoratore non rientrava in questa eccezione.
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Un Lavoratore ha presentato ricorso contro una sentenza d'appello relativa a una pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi presentati dal Lavoratore non erano ammessi per contestare una pena concordata, a meno che la pena non fosse stata determinata contra legem (contro la legge). Poiché la pena inflitta rientrava nei minimi edittali e le parti avevano concordato la sanzione, il ricorso è stato ritenuto non valido. La decisione della Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore, condannato per attività illecita legata alla droga tramite una pena concordata (patteggiamento), ha presentato ricorso. Contestava la validità dell'accordo e la valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la pena concordata limita le contestazioni successive sui fatti e sulle prove, a meno di vizi gravi. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente. Il ricorso mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
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Un gruppo di sei imputati ha presentato ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, relativa a una pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha stabilito che, in caso di pena concordata, il giudice deve controllare solo la legalità della pena, non la sua congruità. L'accordo tra le parti è un negozio processuale che il giudice non può modificare. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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