Un uomo accusa se stesso e accetta un patteggiamento per rapina, lesioni e armi, concordando una pena specifica davanti al Tribunale. Subito dopo, la sua difesa presenta un ricorso contro il patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'eccessività della sanzione e la mancata verifica di un possibile proscioglimento immediato. La Suprema Corte dichiara l'impugnazione del tutto inammissibile: la legge consente di contestare l'accordo solo per vizi evidenti sul consenso o palesi illegalità della sanzione, vietando ripensamenti generici. L'uomo perde il giudizio e riceve una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese legali.
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