Un imputato ha concordato una pena davanti al Tribunale mediante rito speciale, ma ha successivamente presentato ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nell'ambito del rapporto tra patteggiamento e particolare tenuità del fatto, la legge vieta di contestare la mancata applicazione dell'esimente. L'applicazione della non punibilità richiede un esame di merito incompatibile con la struttura concordata della pena, non rientrando tra le ipotesi di proscioglimento immediato. L'imputato deve quindi pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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