Un'anziana proprietaria si era obbligata a vendere un immobile a un terzo tramite un contratto preliminare, con la mediazione del proprio commercialista. Successivamente, gli eredi della donna hanno impugnato l'accordo, sostenendo che il contratto fosse nullo per violazione del divieto di patto di quota lite, poiché il professionista avrebbe abusato del suo ruolo per farle vendere il bene a un prezzo inferiore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, confermando la validità del trasferimento. I giudici hanno chiarito che il divieto di patto di quota lite si applica solo agli avvocati o ai professionisti che svolgono attività di difesa in giudizio. Nel caso specifico, il commercialista aveva svolto una semplice attività di consulenza stragiudiziale e non vi era alcun legame tra l'acquisto dell'immobile e il suo compenso professionale.
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