La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcuni lavoratori trasferiti tra due aziende gestori del servizio idrico. I dipendenti, credendo che il loro vecchio rapporto di lavoro fosse cessato, avevano chiesto il pagamento delle indennità di fine rapporto. La Corte ha stabilito che l'operazione era una vera e propria cessione di ramo d'azienda. Di conseguenza, si applica la tutela dell'art. 2112 del Codice Civile, che garantisce la continuità del rapporto di lavoro con il nuovo gestore senza interruzioni. Le richieste dei lavoratori sono state quindi respinte, perché basate su un presupposto giuridico errato: il loro contratto non era mai terminato, ma solo proseguito con un nuovo titolare.
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