La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La Suprema Corte ha ribadito che, nel valutare la concessione di un beneficio, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ma può basare la sua decisione indicando solo quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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