La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso patteggiamento presentato da tre imputati. Questi avevano impugnato una sentenza di applicazione della pena, lamentando la mancata motivazione del giudice sull'assenza di cause di proscioglimento. La Corte, con questa ordinanza, ha ribadito la natura eccezionale dell'impugnazione avverso il patteggiamento, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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