Una lavoratrice otteneva la pensione anticipata beneficiando delle agevolazioni previste per chi versa contribuzione volontaria, con calcolo retributivo. Successivamente, la pensionata chiedeva all'ente previdenziale di ricalcolare l'assegno applicando il regime di Opzione donna con metodo contributivo, al fine di ottenere un importo mensile più alto grazie agli stipendi elevati dell'ultimo decennio. La Corte d'Appello accoglieva la domanda della donna. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che le due agevolazioni perseguono lo stesso scopo di anticipo pensionistico e corrono su binari paralleli. Chi ha già beneficiato della salvaguardia anagrafica non può pretendere il ricalcolo mediante Opzione donna per ragioni di mera convenienza economica.
Continua »