Un Tribunale dichiara inammissibile il ricorso presentato da un difensore contro il diniego di ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato. Secondo i giudici di merito, il legale non può agire autonomamente senza una specifica delega formale. L'avvocato impugna il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo la piena validità del proprio potere di difesa. La Suprema Corte accoglie il ricorso e stabilisce che il difensore possiede una legittimazione autonoma e parallela rispetto all'assistito. Di conseguenza, per presentare l'opposizione al gratuito patrocinio non serve una procura speciale, ma è sufficiente la nomina fiduciaria originaria. I Supremi Giudici annullano l'ordinanza e rimandano gli atti al Tribunale per un nuovo esame.
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