Un consulente tecnico, dopo aver svolto la propria attività per il Pubblico Ministero in un processo penale, ha presentato opposizione al decreto di liquidazione per ottenere il pagamento dei propri compensi. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che il Ministero della Giustizia è un partecipante necessario (litisconsorte necessario) in questo tipo di giudizio. Poiché i compensi del consulente gravano sulle casse dello Stato, il giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, ossia convocare formalmente il Ministero, anziché chiudere il processo. La decisione impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale.
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