Un ex-amministratore è ritenuto responsabile per la sparizione di beni aziendali e per frodi fiscali. La Cassazione ha confermato la condanna, specificando che la responsabilità dell'amministratore non deriva dalla semplice assenza di scritture contabili, ma dalla provata scomparsa dell'attivo sociale e dalle condotte illecite. Il danno, pur quantificato in misura pari allo sbilancio fallimentare, non è stato liquidato in via equitativa, ma ridotto a quanto richiesto dalla curatela. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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