La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in un caso di accertamento per operazioni inesistenti relative a spese per carburante e sponsorizzazioni. L'ordinanza stabilisce che le dichiarazioni di terzi (in questo caso, gestori di distributori che non riconoscevano le sigle sulle schede carburante) hanno valore di mero indizio e, da sole, non sono sufficienti a invertire l'onere della prova a carico del contribuente. Per costituire una presunzione legale, gli indizi forniti dall'Amministrazione Finanziaria devono essere gravi, precisi e concordanti, cosa non avvenuta nel caso di specie.
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