L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a un'azienda l'indebita detrazione dell'IVA per l'acquisto di bancali, ritenendo che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti. Il fornitore era infatti una società fittizia, priva di dipendenti e locali, che emetteva fatture anche dopo la cessazione dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda acquirente. I giudici hanno chiarito che, a fronte degli indizi di frode forniti dal fisco (prezzi troppo bassi, assenza di contatti stabili), non basta presentare una semplice visura camerale per dimostrare la buona fede. L'acquirente avrebbe dovuto usare la massima diligenza professionale per verificare l'attendibilità del fornitore. Di conseguenza, l'azienda perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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