Una società operante nel settore delle energie rinnovabili ha impugnato avvisi di pagamento per accise sull'energia elettrica, sostenendo la propria natura di autoproduttore esente. Dopo un complesso iter giudiziario, le parti hanno raggiunto un accordo attraverso una transazione fiscale inserita in un piano di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale competente. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, confermando che la transazione fiscale estingue l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità.
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