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Omesso Versamento Imposta Di Soggiorno

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Omesso versamento imposta di soggiorno: peculato o appropriazione?
Un gestore di albergo non ha versato l'imposta di soggiorno raccolta dai clienti al Comune. Il Tribunale lo ha prosciolto per difetto di querela, qualificando il fatto come appropriazione indebita. Il Procuratore ha impugnato, sostenendo che si trattasse di peculato, un reato perseguibile d'ufficio. La Corte di Cassazione ha convertito il ricorso in appello, ordinando alla Corte d'Appello di Ancona di riesaminare la qualificazione del reato, considerando le modifiche legislative sull'omesso versamento imposta di soggiorno e la retroattività delle nuove norme.
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Omesso versamento imposta di soggiorno: da reato a sanzione
Il Tribunale di Palermo aveva confermato il sequestro preventivo di oltre dodicimila euro nei confronti del gestore di un hotel, accusato di peculato per l'omesso versamento imposta di soggiorno riscossa dai clienti tra il 2014 e il 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del gestore. I giudici hanno chiarito che, grazie a una norma di interpretazione autentica approvata nel 2021, la depenalizzazione di questa condotta si applica anche ai fatti commessi prima del maggio 2020. Di conseguenza, la condotta non costituisce più reato ma solo un illecito amministrativo. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio il sequestro, ordinando la restituzione delle somme e trasmettendo gli atti al Comune per le sanzioni amministrative.
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Imposta di soggiorno non versata: da reato di peculato a sanzione
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'omesso versamento imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva non costituisce più reato di peculato. In passato, il gestore era considerato un 'agente contabile' che riscuoteva denaro per conto del Comune. Una recente modifica legislativa, con valore retroattivo, ha cambiato la sua qualifica in 'responsabile d'imposta'. Di conseguenza, il mancato versamento delle somme non è più un'appropriazione di denaro pubblico, ma un inadempimento fiscale. Il fatto è stato quindi depenalizzato e ora comporta solo sanzioni amministrative. La condanna penale del gestore è stata annullata in via definitiva.
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