Il Giudice di pace aveva condannato L'Imputata per i reati di minaccia e lesione personale. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e la mancata dichiarazione di estinzione del reato per remissione tacita della querela, vista l'assenza della persona offesa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'omessa notifica del decreto di citazione configura una nullità assoluta e insanabile del giudizio di primo grado e della relativa sentenza. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice di pace per la celebrazione di un nuovo e corretto processo.
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