La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un conduttore che contestava la validità di un accordo modificativo del suo contratto di affitto commerciale. L'accordo ampliava le attività consentite nell'immobile e adeguava il canone. I giudici hanno stabilito che tali modifiche sostanziali, che rivelano la chiara volontà delle parti di creare un nuovo rapporto, configurano una vera e propria novazione del contratto di locazione. Di conseguenza, il nuovo accordo è pienamente valido, così come la clausola che prevede un canone 'a scaletta', ovvero crescente nel tempo. La richiesta del conduttore di restituzione delle somme versate è stata quindi respinta, confermando la decisione dei giudici di merito.
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