Un lavoratore ottiene un prestito offrendo in garanzia la cessione del TFR e della quota di stipendio. Il datore di lavoro, nonostante la notifica, versa la liquidazione a un'altra finanziaria concorrente alla fine del rapporto. La società finanziaria creditrice agisce in giudizio per ottenere il pagamento. La Corte d'Appello condanna il datore di lavoro, ritenendo valida la cessione del TFR prima della fine del rapporto e non nullo il contratto. La Cassazione, pur confermando la piena validità della cessione del TFR e respingendo la tesi della nullità del prestito, accoglie il ricorso del datore di lavoro. I giudici d'appello hanno infatti commesso un'omessa pronuncia, ignorando le difese dell'azienda sul pagamento in buona fede al creditore apparente. La causa torna in appello per un nuovo esame.
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