Un lavoratore ha impugnato l'esclusione del proprio credito per indennità di mancato preavviso dallo stato passivo di un'azienda tessile fallita. Il tribunale di merito aveva inizialmente negato il diritto, ritenendo il fallimento un evento non volontario e non risarcitorio. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il fallimento non risolve automaticamente il rapporto ma lo sospende. Se il curatore decide di sciogliere il contratto, il dipendente matura il diritto alla indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c. La Corte ha chiarito che tale indennità ha natura retributiva e non risarcitoria, rendendola pienamente compatibile con le procedure concorsuali e ammissibile al passivo in via privilegiata.
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