L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una società immobiliare, contestando l'omesso versamento della ritenuta d'acconto su finanziamento soci. La società sosteneva che i prestiti dei soci fossero gratuiti e che nessun interesse fosse stato effettivamente pagato. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, confermando che la legge presume l'onerosità del mutuo. Pertanto, l'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto su finanziamento soci sussiste anche in assenza di un effettivo passaggio di denaro, a meno che il contribuente non fornisca una prova scritta della gratuità del prestito. La Suprema Corte ha tuttavia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, poiché i giudici d'appello non avevano motivato adeguatamente la loro correttezza, rinviando la causa per un nuovo esame su questo specifico punto.
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