La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato ex art. 337 c.p. L'imputato chiedeva una riqualificazione del fatto, ma la Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici, meramente ripetitivi di censure già esaminate e volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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