Una società di spedizioni, agendo come garante in un'operazione di importazione, è stata ritenuta responsabile per il pagamento dell'IVA evasa. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la natura fittizia dell'intera operazione e l'inesistenza del soggetto importatore rendono il garante direttamente responsabile. La sua partecipazione attiva, come l'emissione di autofatture, ha dimostrato la consapevolezza del sistema fraudolento. Il ricorso della società è stato rigettato, sottolineando la piena responsabilità del garante in casi di frode IVA.
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