Un dirigente medico ha svolto per oltre dieci anni le funzioni di responsabile di una struttura complessa dopo il pensionamento del titolare. I giudici di merito gli avevano riconosciuto le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nella dirigenza medica. L'Azienda Sanitaria ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che nella dirigenza medica la sostituzione del titolare non configura lo svolgimento di mansioni superiori nella dirigenza medica, poiché la dirigenza sanitaria appartiene a un ruolo unico. Al medico spetta solo la specifica indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, e non l'intero trattamento economico del dirigente sostituito, anche se la sostituzione si protrae oltre i termini temporali previsti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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